(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 101 del 15 luglio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La Regione promuove il recupero e la valorizzazione degli edifici e dei luoghi di interesse storico-artistico, il miglioramento della qualita' architettonica, e il recupero del valore paesaggistico del territorio anche attraverso l'eliminazione delle opere incongrue. 2. La presente legge individua le attivita' finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 e disciplina le modalita' di programmazione ed erogazione di contributi regionali diretti a favorire la realizzazione dei relativi interventi.