(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                       101 del 15 luglio 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
    1.  La  Regione  promuove  il  recupero e la valorizzazione degli
edifici e dei luoghi di interesse storico-artistico, il miglioramento
della qualita' architettonica, e il recupero del valore paesaggistico
del territorio anche attraverso l'eliminazione delle opere incongrue.
    2.  La  presente  legge  individua  le attivita' finalizzate alla
realizzazione  degli  obiettivi  di  cui  al  comma 1 e disciplina le
modalita'  di  programmazione  ed  erogazione di contributi regionali
diretti a favorire la realizzazione dei relativi interventi.