Art. 10.
Opere   incongrue,   progetti   di   ripristino   e   interventi   di
                    riqualicazione del paesaggio
    1. Ai fini della presente legge si definiscono opere incongrue le
costruzioni   e   gli  esiti  di  interventi  di  trasformazione  del
territorio che per impatto visivo, per dimensioni planivolumetriche o
per  caratteristiche  tipologiche  e  funzionali,  alterano  in  modo
permanente l'identita' storica, culturale o paesaggistica dei luoghi.
    2.  Non  rientrano  nella nozione di opere incongrue gli immobili
costruiti  in  violazione  di  norme  di  legge  o di prescrizioni di
strumenti   di   pianificazione  territoriali  e  urbanistici  ovvero
realizzate  in assenza o in difformita' dai titoli abilitativi, per i
quali trova applicazione la disciplina in materia di opere abusive.
    3.  La Regione definisce con atto di indirizzo e coordinamento di
cui  al  comma 1 dell'Art. 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n.
20,   recante   "Disciplina   generale   sulla  tutela  e  l'uso  del
territorio",  ulteriori elementi che connotano le opere incongrue e i
criteri generali per la loro individuazione.
    4.  Il  comune, nell'ambito del piano strutturale comunale (PSC),
puo'  individuare le opere incongrue presenti nel proprio territorio,
definendo  gli  obiettivi di qualificazione del territorio che con la
eliminazione totale o parziale delle stesse si intendono realizzare e
gli indirizzi e direttive in merito agli interventi da attuare.
    5.  Il  comune, con il piano operativo comunale (POC), disciplina
gli  interventi  di  trasformazione  da realizzare per l'eliminazione
totale  o  parziale  delle  opere  incongrue e per il ripristino e la
riqualificazione   paesaggistica,  architettonica  o  ambientale  del
luogo, in conformita' alle previsioni del PSC.
    6.  Ai  fini di cui al comma 5, il comune attiva prioritariamente
una  procedura  negoziale  con i soggetti proprietari degli immobili,
secondo  le  modalita' previste dall'Art. 18 della legge regionale n.
20  del  2000,  e  puo'  promuovere  la  partecipazione  di  soggetti
interessati  all'attuazione dell'intervento di ripristino, attraverso
un procedimento ad evidenza pubblica.
    7.  La  deliberazione  di approvazione del POC di cui al comma 5,
determina  la  sottoposizione  delle  opere  incongrue  e  delle aree
oggetto  di ripristino a vincolo preordinato all'esproprio e comporta
la dichiarazione di pubblica utilita' degli interventi ivi indicati.
    8.  Fuori  dai  casi  di  cui  al  comma  6,  il  comune per dare
attuazione  alle previsioni del POC, provvede all'approvazione e alla
realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla legge per
le  opere  pubbliche  comunali  e,  qualora  non  abbia  acquisito la
proprieta' degli immobili, avvia la fase di emanazione del decreto di
esproprio, secondo la normativa vigente.
    9. In via transitoria, nei comuni dotati di strumenti urbanistici
approvati  ai  sensi  della  legge  regionale 7 dicembre 1978, n. 47,
recante  "Tutela e uso del territorio", e successive modificazioni ed
integrazioni,  l'individuazione  delle  opere  incongrue  e' attuata,
anche  attraverso apposita variante, nei casi e limiti definiti dagli
articoli 41  e  42  della  legge  regionale  n.  20  del  2000, e gli
interventi  di  ripristino sono soggetti a piano particolareggiato di
iniziativa pubblica.
    10. L'individuazione di opere incongrue puo' essere operata anche
attraverso  un  accordo  di  programma  promosso dalla Regione, dalla
provincia o dal comune.