Art. 11.
                        Contributi regionali
    1.  Possono  accedere  ai contributi regionali per l'eliminazione
delle  opere  incongrue  i comuni che abbiano adottato o approvato lo
strumento   urbanistico   contenente   l'individuazione  delle  opere
incongrue  e  le previsioni degli interventi di ripristino, di cui ai
commi  4  e  9  dell'Art.  10, in data antecedente all'emanazione del
bando attuativo del programma regionale.
    2.  I  comuni provvedono a presentare alla giunta regionale copia
dello  strumento urbanistico, corredato da uno studio di fattibilita'
predisposto ai sensi dell'Art. 5, ovvero da copia del POC o del piano
particolareggiato  adottato  o approvato, secondo quanto disposto dai
commi 5 e 9 dell'Art. 10.
    3. I contributi regionali sono destinati a finanziare:
      a) l'acquisizione delle opere incongrue e delle aree oggetto di
ripristino   ovvero  l'indennita'  di  esproprio  e  le  spese  delle
procedure espropriative;
      b) la   realizzazione   degli  interventi  di  ripristino,  ivi
comprese le spese di progettazione.
    4.   L'erogazione  del  contributo  e'  subordinata  all'avvenuta
conclusione dell'iter approvativo degli strumenti di cui ai commi 1 e
2, entro il termine perentorio definito dal piano attuativo.