Art. 11. Contributi regionali 1. Possono accedere ai contributi regionali per l'eliminazione delle opere incongrue i comuni che abbiano adottato o approvato lo strumento urbanistico contenente l'individuazione delle opere incongrue e le previsioni degli interventi di ripristino, di cui ai commi 4 e 9 dell'Art. 10, in data antecedente all'emanazione del bando attuativo del programma regionale. 2. I comuni provvedono a presentare alla giunta regionale copia dello strumento urbanistico, corredato da uno studio di fattibilita' predisposto ai sensi dell'Art. 5, ovvero da copia del POC o del piano particolareggiato adottato o approvato, secondo quanto disposto dai commi 5 e 9 dell'Art. 10. 3. I contributi regionali sono destinati a finanziare: a) l'acquisizione delle opere incongrue e delle aree oggetto di ripristino ovvero l'indennita' di esproprio e le spese delle procedure espropriative; b) la realizzazione degli interventi di ripristino, ivi comprese le spese di progettazione. 4. L'erogazione del contributo e' subordinata all'avvenuta conclusione dell'iter approvativo degli strumenti di cui ai commi 1 e 2, entro il termine perentorio definito dal piano attuativo.