Art. 12.
                          Norme transitorie
    1. I procedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge
regionale  16 febbraio  1989,  n.  6  recante  "Provvedimenti  per il
recupero  edilizio,  urbanistico  ed  ambientale  degli  insediamenti
storici", che risultano in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono conclusi e attuati secondo quanto disposto dalla
medesima legge n. 6 del 1989.
    2.  Ai fini del presente articolo, il procedimento di concessione
dei contributi si intende avviato:
      a) per  gli  interventi  di restauro e risanamento conservativo
inclusi  nei programmi di ripartizione dei contributi, deliberati dal
consiglio  regionale  in data antecedente all'entrata in vigore della
presente legge;
      b) per  gli  studi di fattibilita' e i piani di recupero, per i
quali  i  comuni  abbiano  deliberato  l'affidamento  degli incarichi
professionali   in  data  antecedente  all'entrata  in  vigore  della
presente  legge,  a condizione che i suddetti provvedimenti comunali,
corredati  dalla  documentazione  prescritta, pervengano alla Regione
entro  il  termine  perentorio  di  centoventi giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.