Art. 12. Norme transitorie 1. I procedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6 recante "Provvedimenti per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici", che risultano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi e attuati secondo quanto disposto dalla medesima legge n. 6 del 1989. 2. Ai fini del presente articolo, il procedimento di concessione dei contributi si intende avviato: a) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo inclusi nei programmi di ripartizione dei contributi, deliberati dal consiglio regionale in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge; b) per gli studi di fattibilita' e i piani di recupero, per i quali i comuni abbiano deliberato l'affidamento degli incarichi professionali in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, a condizione che i suddetti provvedimenti comunali, corredati dalla documentazione prescritta, pervengano alla Regione entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.