Art. 13.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si
fa  fronte  con i fondi stanziati nelle unita' previsionali di base e
relativi   capitoli  del  bilancio  regionale,  anche  apportando  le
eventuali   modificazioni   che   si   rendessero  necessarie  o  con
l'istituzione  di  apposite  unita'  previsionali  di base e relativi
capitoli,  che  verranno  dotati  della  necessaria disponibilita' ai
sensi   di   quanto  disposto  dall'Art.  37  della  legge  regionale
15 novembre 2001, n. 40.