Art. 13. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unita' previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unita' previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'Art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.