Art. 14.
                             Abrogazioni
    1.  Fatto  salvo  quanto disposto all'Art. 12, la legge regionale
16 febbraio 1989, n. 6, e' abrogata.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 15 luglio 2002
                               ERRANI