Art. 14. Abrogazioni 1. Fatto salvo quanto disposto all'Art. 12, la legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6, e' abrogata. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 15 luglio 2002 ERRANI