Art. 2.
                  Interventi promossi dalla Regione
    1.  Al  fine  di  conseguire  gli obiettivi di cui all'Art. 1, la
Regione  programma l'erogazione di finanziamenti per contribuire alla
predisposizione e attuazione dei seguenti tipi di intervento:
      a) piani  di recupero volti al recupero edilizio ed urbanistico
di  singoli  immobili, complessi edilizi, isolati e parti del tessuto
urbano   di   limitata   estensione,  i  quali  risultino  fortemente
caratterizzati  sotto  il  profilo  tipologico e morfologico. I piani
devono  perseguire,  in  maniera  preminente,  la  conservazione e il
recupero  del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione della
qualita'  ambientale  del  tessuto  urbano  nel  quale  lo  stesso si
inserisce,   attraverso   interventi  di  integrazione  funzionale  e
spaziale,  nonche'  l'aumento  della  sicurezza  rispetto alle azioni
sismiche;
      b) programmi  unitari di manutenzione del patrimonio edilizio e
dei  relativi  spazi  pubblici,  per  parti  del  tessuto  urbano.  I
programmi  devono  perseguire  l'integrazione  fra  le  risorse e gli
interventi  pubblici e privati anche attraverso la predisposizione di
progetti  innovativi  volti  ad  aumentare la sicurezza rispetto alle
azioni   sismiche   e  a  prevenire  fenomeni  di  degrado,  mediante
interventi sistematici di manutenzione ed adeguamento tecnologico;
      c) opere   di  ridisegno  degli  spazi  liberi  destinati  alla
fruizione   pubblica   e  delle  aree  di  pertinenza  dei  complessi
insediativi    storici,    dirette   a   ricostituire   un   rapporto
architettonico  e  urbanistico  fra tali spazi e il tessuto edificato
circostante,    nonche'   interventi   di   ripristino   naturale   e
paesaggistico o di recupero e qualificazione edilizia e urbana;
      d) opere   di   manutenzione,   di   restauro   e   risanamento
conservativo  di  edifici di interesse storico-architettonico e delle
loro  aree  di  pertinenza, compresi negli elenchi di cui al titolo I
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante "Testo unico
delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  beni  culturali  e
ambientali,  a norma dell'Art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352",
ovvero  individuati  come  tali  dagli  strumenti  di  pianificazione
urbanistica  comunali.  Le  opere possono riguardare edifici, situati
nel  territorio  urbano  o  rurale,  di proprieta' degli enti locali,
ovvero edifici di proprieta' di istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza  (IPAB),  enti  religiosi  o  altri soggetti privati, con
priorita' per gli edifici destinati a finalita' sociali o culturali;
      e) espletamento  di procedure concorsuali, per la progettazione
di  nuove  edificazioni  e  di  interventi di recupero del patrimonio
edilizio   esistente,   che   presentino  i  requisiti  di  apertura,
pubblicita'  e trasparenza individuati dal programma regionale di cui
all'Art.  3.  Al  fine  di  favorire  la  partecipazione  dei giovani
progettisti alle procedure concorsuali, puo' essere previsto anche il
sostegno  per  il  rimborso spese per i concorrenti che non risultino
vincitori;
      f) progettazione   e   realizzazione   di  opere  di  rilevante
interesse  architettonico,  in quanto presentino caratteri di elevata
qualita' funzionale, strutturale o formale, ovvero siano destinate ad
attivita'   di  particolare  interesse  sociale  o  culturale  ovvero
ricadano   in   contesti   territoriali   di   particolare  rilevanza
storico-artistica e paesaggistico-ambientale;
      g) inserimento  di  opere  d'arte  in infrastrutture ed edifici
pubblici  e  nelle  loro  aree di pertinenza, nel corso dei lavori di
edificazione  o  di  recupero  degli  stessi.  Per  opere  d'arte  si
intendono  opere delle arti plastiche, grafiche, pittoriche, musive e
fotografiche,  caratterizzate  da  un  rapporto  di  integrazione con
l'architettura  in  cui  si  inseriscono, eseguite da artisti scelti,
attraverso   apposita   procedura  concorsuale,  dall'amministrazione
pubblica  titolare  dell'immobile  o  dell'area  nei  quali  dovranno
trovare collocazione;
      h) acquisto  da parte dei comuni di aree ed edifici d'interesse
storico-artistico,  al  fine di promuovere il riuso degli stessi e di
incrementare il patrimonio destinato a funzioni di interesse generale
non  residenziale. L'acquisto puo' interessare anche solo parti degli
immobili ovvero riguardare diritti reali diversi dalla proprieta';
      i) studi e ricerche ed altre iniziative a carattere culturale o
divulgativo,  volti  alla  conoscenza  del  patrimonio architettonico
storico e contemporaneo presente sul territorio regionale;
      l) interventi      urgenti     su     edifici     di     valore
storico-architettonico,  culturale  e  testimoniale,  interessati  da
fenomeni  di  dissesto,  non  conseguenti  ad eventi calamitosi per i
quali  siano  previste  apposite  misure  di  intervento,  statali  o
regionali,  ovvero  interessati  da degrado delle strutture portanti,
dovuto  ad  agenti  specifici  connessi  alla natura dei materiali da
costruzione impiegati;
      m) eliminazione di opere incongrue, secondo quanto disposto dal
titolo II della presente legge.
    2.  Gli interventi promossi dalla Regione ai sensi della presente
legge  non  possono  coincidere  con interventi oggetto di contributi
regionali  ai  sensi  della  legge  regionale  3 luglio  1998, n. 19,
recante "Norme in materia di riqualificazione urbana".