Art. 3.
                         Programma regionale
    1.  Al  fine  di  conseguire le finalita' indicate all'Art. 1, il
consiglio  regionale approva il programma regionale per la promozione
della  qualita' architettonica e paesaggistico-ambientale, di seguito
denominato programma regionale.
    2. Il programma regionale stabilisce gli obiettivi e le politiche
generali   per   la  tutela  e  valorizzazione  dei  beni  di  valore
storico-artistico,  architettonico,  paesaggistico e ambientale della
Regione.  Il  programma  promuove  il  coordinamento e l'integrazione
delle  attivita'  di  programmazione  dei diversi settori regionali e
degli  enti  locali  che  concorrono  al perseguimento delle medesime
finalita'.
    3. Il programma regionale ha contenuti pluriennali e provvede, in
particolare:
      a) a  stabilire gli obiettivi generali da perseguire attraverso
l'assegnazione,   a   soggetti   pubblici  o  privati,  dei  benefici
finanziari previsti dalla presente legge;
      b) ad individuare le linee di azione da promuovere, nell'ambito
delle  tipologie  di interventi definiti dall'Art. 2, con particolare
attenzione  alla  tutela  e valorizzazione del patrimonio situato nei
comuni con un minor numero di abitanti;
      c) a  fissare  i criteri generali di ripartizione delle risorse
finanziarie  tra  i  vari  settori di intervento, tenendo conto delle
risorse  definite  nella  legge regionale di bilancio e dei contenuti
degli accordi preliminari stipulati ai sensi del comma 6;
      d)   definire  i requisiti di ammissibilita' delle richieste di
contributo ed i criteri generali per la valutazione delle stesse;
      e) a  stabilire  le  tipologie dei contributi da assegnare e le
percentuali massime di finanziamento ammissibili.
    4.  La  proposta  del  programma  regionale  e' predisposta dalla
giunta  regionale,  previo  parere della conferenza Regione-Autonomie
locali,  di  cui all'Art. 30 della legge regionale 21 aprile 1999, n.
3, recante "Riforma del sistema regionale e locale".
    5.  Nel  corso  dell'elaborazione  della  proposta  del programma
regionale,   la   Regione   puo'   concludere   accordi   con   altre
amministrazioni  pubbliche,  con fondazioni bancarie e altri soggetti
privati, allo scopo di coordinare e integrare le misure regionali con
le  attivita'  dei  medesimi  soggetti,  volte al perseguimento delle
finalita' di cui all'Art. 1.
    6.  Gli  accordi  di  cui  al  comma  5,  qualora stabiliscano il
cofinanziamento  degli  interventi promossi dalla Regione con risorse
di   altri   soggetti   pubblici  o  privati,  possono  prevedere  la
definizione  dei contenuti discrezionali del programma regionale, nel
rispetto   della   legislazione  degli  strumenti  di  pianificazione
territoriale e urbanistica e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
Gli  accordi  sono  recepiti  nella  proposta  formulata dalla giunta
regionale  e  sono  condizionati  alla conferma delle loro previsioni
nella delibera di approvazione del programma.
    7. Il programma regionale puo' prevedere la facolta' per i comuni
di  ridurre  gli  oneri  di  urbanizzazione  relativi agli interventi
valutati  positivamente  nell'ambito  delle procedure di selezione di
cui all'Art. 6 ma non ammessi al contributo regionale.
    8.  Il  programma  regionale  puo'  stabilire l'accantonamento di
risorse  per  il  finanziamento  degli interventi urgenti di cui alla
lettera l) del comma 1 dell'Art. 2, nonche' degli interventi promossi
dalla  Regione  ai  sensi  del  comma  2 dell'Art. 7, disciplinando i
criteri e le modalita' di assegnazione dei relativi contributi.