Art. 4. Attuazione del programma 1. La giunta regionale, allo scopo di dare attuazione alle previsioni del programma regionale, predispone periodicamente uno o piu' bandi per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento. 2. Il bando specifica, in particolare: a) i requisiti degli interventi finanziabili, nell'ambito dei temi prioritari individuati dal programma regionale; b) i soggetti che possono presentare le domande di contributo; c) i termini e le modalita' per la presentazione alla giunta regionale delle domande; d) i criteri di valutazione e di selezione delle richieste di contributo; e) le risorse destinate al finanziamento degli interventi selezionati.