Art. 4.
                      Attuazione del programma
    1.  La  giunta  regionale,  allo  scopo  di  dare attuazione alle
previsioni  del  programma regionale, predispone periodicamente uno o
piu'   bandi  per  la  selezione  degli  interventi  da  ammettere  a
finanziamento.
    2. Il bando specifica, in particolare:
      a) i  requisiti  degli interventi finanziabili, nell'ambito dei
temi prioritari individuati dal programma regionale;
      b) i soggetti che possono presentare le domande di contributo;
      c) i  termini  e  le modalita' per la presentazione alla giunta
regionale delle domande;
      d) i  criteri  di valutazione e di selezione delle richieste di
contributo;
      e) le  risorse  destinate  al  finanziamento  degli  interventi
selezionati.