Art. 5.
                       Studio di fattibilita'
    1. Le domande di contributo devono essere corredate da uno studio
di   fattibilita'  diretto  a  specificare,  secondo  le  indicazioni
contenute nel bando regionale, i seguenti elementi:
      a) l'intervento  per  il  quale si chiede il finanziamento e le
sue  principali  caratteristiche  progettuali,  con l'indicazione dei
tempi e delle fasi attuative previste;
      b) la  rappresentazione  e analisi dello stato degli immobili e
del    tessuto   urbano   o   del   territorio   rurale   interessati
dall'intervento;
      c) la  valutazione  dei piu' significativi effetti che potranno
derivare per il relativo contesto urbano o rurale dalla realizzazione
dell'intervento  e  la  loro  corrispondenza  agli obiettivi generali
fissati dal programma regionale;
      d) le   risorse   pubbliche   e   private   attivabili  per  la
realizzazione dell'intervento;
      e) le forme di gestione delle opere realizzate.
    2.  Contemporaneamente  alla  presentazione  alla  Regione, copia
della  domanda  e dello studio di fattibilita' sono inviati al comune
territorialmente   competente,   il   quale   valuta  la  conformita'
dell'intervento  prospettato  con  gli  strumenti  di  pianificazione
urbanistica  e  la  congruita' dello stesso con le politiche comunali
volte  alla  salvaguardia  e  valorizzazione  del paesaggio, dei beni
naturali  e  ambientali  nonche'  del  patrimonio storico-artistico e
architettonico  presente  nel territorio. Copia della domanda per gli
interventi  di  cui alle lettere a), d) e m) del comma 1 dell'Art. 2,
e' inviata altresi alla provincia, la quale si esprime in merito alla
conformita'  degli stessi con la pianificazione territoriale e con le
politiche provinciali in campo ambientale e di tutela del territorio.
    3.  Il comune e la provincia si esprimono entro i sessanta giorni
successivi  alla  scadenza  del  termine  per  la presentazione delle
domande.  Trascorso tale termine la giunta regionale procede comunque
alla valutazione delle domande.
    4. Il programma regionale puo' prevedere particolari tipologie di
intervento  per  le  quali  la  domanda  di  contributo  puo'  essere
presentata  anche  a  prescindere  dalla  redazione  dello  studio di
fattibilita'.  In  tali  casi  il  comune e la provincia si esprimono
sugli  elaborati  allegati  alla domanda di contributo indicati dallo
stesso programma.
    5.  L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN)
mette  a  disposizione  le proprie conoscenze e i materiali richiesti
per  le  finalita'  della  presente  legge  e  fornisce supporto alla
Regione per la valutazione degli studi di fattibilita'.