Art. 6.
                         Programma attuativo
    1. La giunta regionale approva, sentita la commissione consiliare
competente,   un  programma  attuativo  per  il  finanziamento  degli
interventi ammessi a contributo.
    2.  Per l'esame, la valutazione e la selezione delle richieste di
contributo  la  giunta  regionale  si avvale di un apposito nucleo di
valutazione,  composto  e  nominato  secondo  i  criteri definiti nel
programma regionale.
    3.  Il  nucleo  di  valutazione si esprime altresi' su ogni altro
oggetto  sottopostogli  dalla  giunta inerente all'applicazione della
presente legge.
    4.  La  giunta  puo'  procedere  annualmente  alla  revisione dei
programmi attuativi, disponendo in particolare:
      a) l'integrazione  dei  finanziamenti erogati, nei limiti delle
risorse  aggiuntive  attribuite  al settore e di quelle che risultino
disponibili per rinuncia o revoca;
      b) l'anticipazione    o   il   rinvio   dell'attuazione   degli
interventi, in ragione del livello di definizione progettuale e della
presenza delle condizioni di attuabilita' degli stessi;
      c) la   parziale   modifica  e  integrazione  degli  interventi
programmati, per comprovate ragioni sopravvenute.
    5.  Il  programma attuativo disciplina le modalita' di erogazione
dei  contributi e di rendicontazione finanziaria, nonche' i casi e le
modalita' di revoca degli stessi.
    6.  Al  fine di verificare la regolare e tempestiva realizzazione
degli interventi, la Regione esercita il monitoraggio dell'esecuzione
dei programmi attuativi, sulla base della documentazione illustrativa
dei  risultati  raggiunti  e  delle  opere realizzate predisposta dai
beneficiari  dei  contributi,  secondo  le  modalita'  definite dagli
stessi programmi attuativi. La Regione puo' richiedere integrazioni e
chiarimenti  sui  dati  forniti  e  disporre  verifiche  del regolare
utilizzo  delle risorse assegnate mediante controlli in loco, anche a
campione.