Art. 6. Programma attuativo 1. La giunta regionale approva, sentita la commissione consiliare competente, un programma attuativo per il finanziamento degli interventi ammessi a contributo. 2. Per l'esame, la valutazione e la selezione delle richieste di contributo la giunta regionale si avvale di un apposito nucleo di valutazione, composto e nominato secondo i criteri definiti nel programma regionale. 3. Il nucleo di valutazione si esprime altresi' su ogni altro oggetto sottopostogli dalla giunta inerente all'applicazione della presente legge. 4. La giunta puo' procedere annualmente alla revisione dei programmi attuativi, disponendo in particolare: a) l'integrazione dei finanziamenti erogati, nei limiti delle risorse aggiuntive attribuite al settore e di quelle che risultino disponibili per rinuncia o revoca; b) l'anticipazione o il rinvio dell'attuazione degli interventi, in ragione del livello di definizione progettuale e della presenza delle condizioni di attuabilita' degli stessi; c) la parziale modifica e integrazione degli interventi programmati, per comprovate ragioni sopravvenute. 5. Il programma attuativo disciplina le modalita' di erogazione dei contributi e di rendicontazione finanziaria, nonche' i casi e le modalita' di revoca degli stessi. 6. Al fine di verificare la regolare e tempestiva realizzazione degli interventi, la Regione esercita il monitoraggio dell'esecuzione dei programmi attuativi, sulla base della documentazione illustrativa dei risultati raggiunti e delle opere realizzate predisposta dai beneficiari dei contributi, secondo le modalita' definite dagli stessi programmi attuativi. La Regione puo' richiedere integrazioni e chiarimenti sui dati forniti e disporre verifiche del regolare utilizzo delle risorse assegnate mediante controlli in loco, anche a campione.