Art. 7.
Disposizioni  particolari  in  merito all'assegnazione dei contributi
                              regionali
    1.  L'assegnazione  dei  contributi previsti dalla presente legge
per  la  realizzazione  degli  interventi  di cui alla lettera d) del
comma  1  dell'Art. 2, su immobili di proprieta' di soggetti privati,
e'  subordinata  alla  stipula  di  una  convenzione  con la quale il
proprietario   si   impegni   a   favore   del   comune  a  garantire
l'accessibilita'   ai   visitatori,   per   una  parte  significativa
dell'edificio  e delle relative pertinenze. La convenzione stabilisce
la  durata  del  vincolo  e regola il contenuto ed i limiti temporali
dell'obbligo  di apertura al pubblico, tenendo conto dell'entita' del
contributo,   della   tipologia   degli   interventi   e  del  valore
storico-artistico dell'edificio. Le previsioni della convenzione sono
trascritte   nel   registro   degli  immobili  a  cura  e  spese  del
proprietario.
    2.  Nei  casi  di particolare interesse pubblico, individuati dal
programma  regionale,  ai  sensi  del comma 8 dell'Art. 3, la Regione
puo'    proporre    ai    proprietari   di   edifici   di   interesse
storico-artistico  l'erogazione di un contributo per la realizzazione
degli  interventi  di  recupero  edilizio necessari. Il contributo e'
assegnato   dalla   giunta  regionale,  previa  stipula  di  apposita
convenzione con la quale sono individuati puntualmente gli interventi
che  il  proprietario  si impegna a realizzare e sono disciplinate le
procedure indicate ai commi 5 e 6 dell'Art. 6.
    3.  Nei  casi  di  cofinanziamento  degli  interventi da parte di
soggetti  privati, la convenzione di cui al comma 6 dell'Art. 3, puo'
prevedere particolari forme di pubblicita' della sponsorizzazione dei
lavori   oggetto  del  contributo.  In  tali  casi  l'erogazione  del
contributo  regionale  e'  subordinata  all'accettazione da parte dei
beneficiari delle previsioni della convenzione.