Art. 7. Disposizioni particolari in merito all'assegnazione dei contributi regionali 1. L'assegnazione dei contributi previsti dalla presente legge per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'Art. 2, su immobili di proprieta' di soggetti privati, e' subordinata alla stipula di una convenzione con la quale il proprietario si impegni a favore del comune a garantire l'accessibilita' ai visitatori, per una parte significativa dell'edificio e delle relative pertinenze. La convenzione stabilisce la durata del vincolo e regola il contenuto ed i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto dell'entita' del contributo, della tipologia degli interventi e del valore storico-artistico dell'edificio. Le previsioni della convenzione sono trascritte nel registro degli immobili a cura e spese del proprietario. 2. Nei casi di particolare interesse pubblico, individuati dal programma regionale, ai sensi del comma 8 dell'Art. 3, la Regione puo' proporre ai proprietari di edifici di interesse storico-artistico l'erogazione di un contributo per la realizzazione degli interventi di recupero edilizio necessari. Il contributo e' assegnato dalla giunta regionale, previa stipula di apposita convenzione con la quale sono individuati puntualmente gli interventi che il proprietario si impegna a realizzare e sono disciplinate le procedure indicate ai commi 5 e 6 dell'Art. 6. 3. Nei casi di cofinanziamento degli interventi da parte di soggetti privati, la convenzione di cui al comma 6 dell'Art. 3, puo' prevedere particolari forme di pubblicita' della sponsorizzazione dei lavori oggetto del contributo. In tali casi l'erogazione del contributo regionale e' subordinata all'accettazione da parte dei beneficiari delle previsioni della convenzione.