Art. 8.
Promozione  e  valorizzazione dell'architettura contemporanea e delle
             opere d'arte negli edifici e spazi pubblici
    1.  La Regione riconoscendo il valore culturale, sociale e civile
delle  opere  architettoniche  e  artistiche,  promuove e sostiene la
progettazione e la realizzazione di strutture architettoniche, ovvero
di  opere  d'arte, che, nel rispetto della strumentazione urbanistica
comunale,  garantiscano  elevati  livelli di qualita' architettonica,
funzionale, strutturale e gestionale.
    2.  Per i fini di cui sopra, la Regione puo' concedere contributi
per   la   progettazione   e  la  realizzazione  di  tali  interventi
architettonici, o per l'inserimento, nel contesto urbano, delle opere
d'arte, sulla base del programma di cui all'Art. 3.
    3.  I  comuni  possono,  per  gli  interventi medesimi, concedere
semplificazioni procedurali sull'acquisizione dei titoli abilitativi.
Tali  semplificazioni vengono specificate nel regolamento urbanistico
ed edilizio (RUE) comunale.
    4.   Le  opere  architettoniche  dovranno  garantire  livelli  di
qualita' uguali o superiori a quelli stabiliti dalle leggi 2 febbraio
1974, n. 64, 5 novembre 1971, n. 1086, 5 marzo 1990, n. 46, e saranno
valutate, a mezzo di pubblico concorso, ai sensi della lettera e) del
comma 1 dell'Art. 2 della presente legge.
    5.  Per  i  fini di cui al presente articolo, la Regione promuove
l'applicazione della legge 29 luglio 1949, n. 717.