Art. 9.
      Misure per la salvaguardia del patrimonio architettonico
    1.  Allo  scopo  di  assicurare  la  conservazione del patrimonio
architettonico,   il   sindaco   puo'   intimare  ai  proprietari  la
realizzazione  di  interventi  di  recupero di edifici interessati da
fenomeni di degrado.
    2. Parimenti il sindaco puo' intimare ai proprietari, per ragioni
di  salvaguardia  del  decoro  e  dell'ornato  pubblico,  di  attuare
interventi:
      a) di  recupero  delle facciate di edifici, dei muri di cinta o
delle  recinzioni  prospicienti  vie, piazze o altri luoghi aperti al
pubblico, che presentino un cattivo stato di conservazione;
      b) di  rimozione  di  strutture precarie che contrastano con le
caratteristiche storico-architettoniche dei luoghi.
    3. I proprietari degli immobili di cui ai commi 1 e 2, provvedono
a  presentare  la  denuncia  di  inizio attivita', ove richiesta, e a
realizzare   i   lavori   entro   il   termine   perentorio  indicato
dall'ordinanza  del  sindaco.  In  caso  di  mancata ottemperanza, il
comune   ha   facolta'  di  realizzare  direttamente  gli  interventi
necessari.
    4. Gli oneri necessari per la progettazione e realizzazione degli
interventi   previsti   dai   commi  precedenti  sono  a  carico  del
proprietario dell'immobile e il comune provvede al loro recupero. Per
opere  di  particolare  interesse  pubblico  l'onere delle spese puo'
essere  sostenuto  in  tutto o in parte dal comune, ferma restando la
possibilita' di accedere ai contributi previsti dalla presente legge,
secondo quanto disposto dal programma regionale di cui all'Art. 3.