Art. 2.
Disposizioni  transitorie  per  le aziende per il diritto allo studio
                            universitario
    1.  Gli  organi delle aziende restano in carica fino alla data di
entrata  in  vigore  della  legge  regionale  di  adeguamento  di cui
all'art. 1 e comunque non oltre il 30 giugno 2002.