Art. 2. Contributi e soggetti beneficiari 1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1 e' concesso, alle madri lavoratrici ovvero alle madri che, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, risultano essere disoccupate di lunga durata, inoccupate di lunga durata o in reinserimento lavorativo, un contributo per ogni figlio che frequenta le seguenti tipologie di scuole dell'infanzia aventi sede legale nella regione: a) paritarie private; b) private autorizzate al funzionamento ai sensi dell'art. 333, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; c) statali e paritarie degli enti locali. 2. Ai fini della concessione del contributo per la frequenza delle scuole dell'infanzia di cui al comma 1, lettera b), le scuole medesime devono possedere i seguenti requisiti: a) applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio, b) rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola conforme ai contratti collettivi di settore, fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria congregazione. 3. L'ammontare complessivo del contributo per la frequenza delle scuole dell'infanzia di cui al comma 1, lettera c), e' determinato in misura pari al 50 per cento dello stanziamento di cui all'art. 5, comma 2. 4. Il contributo di cui al comma 1, e' finalizzato a concorrere al pagamento delle rette ovvero dei servizi per la frequenza delle scuole dell'infanzia ed e' erogato dai comuni competenti per il territorio, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui all'art. 3.