Art. 2.
                  Contributi e soggetti beneficiari
    1.  Per  il  conseguimento  delle  finalita' di cui all'art. 1 e'
concesso,  alle madri lavoratrici ovvero alle madri che, ai sensi del
decreto   legislativo  21  aprile  2000,  n.  181,  risultano  essere
disoccupate  di  lunga  durata,  inoccupate  di  lunga  durata  o  in
reinserimento lavorativo, un contributo per ogni figlio che frequenta
le  seguenti  tipologie  di  scuole  dell'infanzia aventi sede legale
nella regione:
      a) paritarie private;
      b) private autorizzate al funzionamento ai sensi dell'art. 333,
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
      c) statali e paritarie degli enti locali.
    2.  Ai  fini  della  concessione  del contributo per la frequenza
delle  scuole  dell'infanzia di cui al comma 1, lettera b), le scuole
medesime devono possedere i seguenti requisiti:
        a) applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento
di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio,
      b)  rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della
scuola  conforme  ai contratti collettivi di settore, fatta eccezione
per  il  personale  religioso  che  presta servizio nell'ambito della
propria congregazione.
    3.  L'ammontare complessivo del contributo per la frequenza delle
scuole dell'infanzia di cui al comma 1, lettera c), e' determinato in
misura  pari  al  50  per cento dello stanziamento di cui all'art. 5,
comma 2.
    4.  Il  contributo di cui al comma 1, e' finalizzato a concorrere
al  pagamento  delle  rette ovvero dei servizi per la frequenza delle
scuole  dell'infanzia  ed  e'  erogato  dai  comuni competenti per il
territorio,  secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui
all'art. 3.