Art. 3. Regolamento 1. Con regolamento regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'ammontare, le condizioni, le modalita' ed i criteri per la concessione dei contributi, tenendo conto delle seguenti condizioni di priorita': a) favorire l'inserimento di bambini disabili o con difficolta' di adattamento e di integrazione; b) favorire l'inserimento di bambini in situazione di svantaggio economico; c) favorire l'inserimento di bambini in situazione di svantaggio socio-culturale determinato anche da carenza di servizio pubblico nell'ambito territoriale di residenza o in cui si svolge l'attivita' lavorativa dei genitori.