Art. 3.
                             Regolamento
    1.  Con  regolamento regionale, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'ammontare,
le  condizioni,  le  modalita'  ed  i  criteri per la concessione dei
contributi, tenendo conto delle seguenti condizioni di priorita':
        a)   favorire   l'inserimento   di  bambini  disabili  o  con
difficolta' di adattamento e di integrazione;
      b)   favorire   l'inserimento   di  bambini  in  situazione  di
svantaggio economico;
      c)   favorire   l'inserimento   di  bambini  in  situazione  di
svantaggio  socio-culturale  determinato anche da carenza di servizio
pubblico  nell'ambito  territoriale  di  residenza o in cui si svolge
l'attivita' lavorativa dei genitori.