Art. 4.
                       Relazione illustrativa
    1.  La  giunta  regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno,
presenta  al  consiglia  regionale  una  relazione  relativa all'anno
precedente,  con  la  quale  provvede  a  fornire  dati  statistici e
contabili   concernenti   l'attuazione   della   presente  legge  con
riferimento  all'andamento  della  richiesta e dell'offerta formativa
nella scuola dell'infanzia.