Art. 4. Relazione illustrativa 1. La giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, presenta al consiglia regionale una relazione relativa all'anno precedente, con la quale provvede a fornire dati statistici e contabili concernenti l'attuazione della presente legge con riferimento all'andamento della richiesta e dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia.