Art. 5. Disposizioni finanziarie 1. Alla copertura degli interventi previsti dalla presente legge si provvede, per gli esercizi finanziari 2002-2006, attraverso le risorse stanziate, nell'ambito del programma operativo regionale (POR) - Obiettivo 3, Asse E, sui capitoli A22113, A22114 e A22115. 2. Per l'esercizio finanziario 2002 e' disposto uno stanziamento, aggiuntivo rispetto alle risorse di cui al comma 1, di euro 600 mila, mediante l'istituzione di apposito capitolo nell'ambito dell'UPB F32. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dell'UPB T22. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 22 aprile 2002 STORACE