Art. 5.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Alla copertura degli interventi previsti dalla presente legge
si  provvede,  per  gli  esercizi finanziari 2002-2006, attraverso le
risorse  stanziate,  nell'ambito  del  programma  operativo regionale
(POR) - Obiettivo 3, Asse E, sui capitoli A22113, A22114 e A22115.
    2. Per l'esercizio finanziario 2002 e' disposto uno stanziamento,
aggiuntivo rispetto alle risorse di cui al comma 1, di euro 600 mila,
mediante l'istituzione di apposito capitolo nell'ambito dell'UPB F32.
Alla  copertura  del relativo onere si provvede mediante riduzione di
pari importo dello stanziamento dell'UPB T22.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
      Roma, 22 aprile 2002
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