Art. 3. Ammontare dei contributi 1. I contributi concessi ai sensi della presente legge sono cosi' determinati: a) Euro 1.807,64 annui per un massimo di due annualita' per ogni lavoratore assunto con rapporto di apprendistato o con contatto di formazione e lavoro; b) Euro 3.098,82 annui per un massimo di due annualita' per ogni lavoratore assunto con contatto di lavoro a tempo indeterminato. 2. Per i giovani che siano portatori di handicap ai sensi delle leggi vigenti la misura dei contributi di cui al comma 1 e' aumentata del 50 per cento.