Art. 3.
                      Ammontare dei contributi
    1. I contributi concessi ai sensi della presente legge sono cosi'
determinati:
      a) Euro  1.807,64  annui  per  un massimo di due annualita' per
ogni  lavoratore assunto con rapporto di apprendistato o con contatto
di formazione e lavoro;
      b) Euro  3.098,82  annui  per  un massimo di due annualita' per
ogni lavoratore assunto con contatto di lavoro a tempo indeterminato.
    2.  Per  i giovani che siano portatori di handicap ai sensi delle
leggi vigenti la misura dei contributi di cui al comma 1 e' aumentata
del 50 per cento.