Art. 4. Limiti alla concessione dei contributi 1. Ciascuna impresa artigiana puo' fluire annualmente dei contributi previsti dalla presente legge per non piu' di tre giovani. Tale limite puo' essere elevato dalla giunta regionale, con apposita deliberazione, anche limitatamente a singole zone, settori merceologici o gruppi di imprese. 2. I contributi sono concessi a condizione che: a) le qualifiche del personale assunto siano compatibili con l'esercizio dell'attivita' dell'impresa; b) le assunzioni siano state effettuate nel trimestre precedente la data di inoltro alla Regione della domanda di ammissione ai contributi ai sensi dell'art. 6. 3. I contributi sono, comunque, concessi nel limite della categoria di aiuto de minimis, come definita dalla normativa comunitaria.