Art. 4.
               Limiti alla concessione dei contributi
    1.   Ciascuna  impresa  artigiana  puo'  fluire  annualmente  dei
contributi previsti dalla presente legge per non piu' di tre giovani.
Tale  limite puo' essere elevato dalla giunta regionale, con apposita
deliberazione,   anche   limitatamente   a   singole   zone,  settori
merceologici o gruppi di imprese.
    2. I contributi sono concessi a condizione che:
      a) le  qualifiche  del  personale assunto siano compatibili con
l'esercizio dell'attivita' dell'impresa;
      b) le   assunzioni   siano   state   effettuate  nel  trimestre
precedente   la  data  di  inoltro  alla  Regione  della  domanda  di
ammissione ai contributi ai sensi dell'art. 6.
    3.  I  contributi  sono,  comunque,  concessi  nel  limite  della
categoria   di  aiuto  de  minimis,  come  definita  dalla  normativa
comunitaria.