Art. 5. Concessione dei contributi - Priorita' 1. Ai fini della concessione dei contributi, le domande delle imprese aventi diritto sono ordinate, secondo la data di inoltro alla Regione, in due distinti elenchi, di cui il primo riportante le assunzioni a tempo indeterminato e il secondo quelle effettuate in regime di apprendistato o di formazione e lavoro. 2. I contributi, fino al totale esaurimento dei fondi disponibili, sono concessi secondo le seguenti priorita': a) imprese che assumono lavoratori portatori di handicap sia in regime di apprendistato sia con contratto di formazione e lavoro; b) imprese che assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato; c) imprese che assumono in regime di apprendistato o con contratto di formazione e lavoro. 3. In caso di parita', vale l'ordine di inoltro delle domande. 4. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente e tenuto conto dello stanziamento annuo di bilancio, puo' fissare eventuali ulteriori criteri per la concessione dei contributi stabilendo priorita' e riserve per particolari settori di attivita' o per specifiche aree.