Art. 5.
               Concessione dei contributi - Priorita'
    1.  Ai  fini  della  concessione dei contributi, le domande delle
imprese aventi diritto sono ordinate, secondo la data di inoltro alla
Regione,  in  due  distinti  elenchi,  di  cui il primo riportante le
assunzioni  a  tempo  indeterminato e il secondo quelle effettuate in
regime di apprendistato o di formazione e lavoro.
    2.   I   contributi,   fino   al  totale  esaurimento  dei  fondi
disponibili, sono concessi secondo le seguenti priorita':
      a) imprese che assumono lavoratori portatori di handicap sia in
regime di apprendistato sia con contratto di formazione e lavoro;
      b) imprese  che  assumono  lavoratori  con  contratto  a  tempo
indeterminato;
      c) imprese  che  assumono  in  regime  di  apprendistato  o con
contratto di formazione e lavoro.
    3. In caso di parita', vale l'ordine di inoltro delle domande.
    4.   La  giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione
consiliare  permanente  e  tenuto  conto  dello stanziamento annuo di
bilancio, puo' fissare eventuali ulteriori criteri per la concessione
dei contributi stabilendo priorita' e riserve per particolari settori
di attivita' o per specifiche aree.