Art. 6. Modalita' di presentazione delle domande 1. Le imprese artigiane, che intendono avvalersi dei benefici di cui alla presente legge, devono inoltrare domanda all'assessorato regionale competente in materia di artigianato, secondo lo schema dallo stesso predisposto, entro il 31 maggio per l'esercizio finanziario in corso a tale data, in deroga a quanto disposto dall'art. 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6. 2. Le domande devono contenere le informazioni, rilasciate ai sensi della normativa vigente in materia di certificazioni amministrative, riguardanti: a) l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane del richiedente; b) i dati anagrafici dei giovani assunti; c) l'attestazione che l'assunzione e' stata effettuata nel rispetto della normativa vigente e che allo stesso dipendente sono corrisposto retribuzioni non inferiori a quelle previste dalle norme contrattuali. 3. Le domande devono essere corredate di una relazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa artigiana, dalla quale si evinca il tipo di attivita' e le caratteristiche dei locali in cui la stessa viene svolta, le attrezzature disponibili ed il numero dei dipendenti utilizzati con la precisazione delle rispettive categorie di apparteneza. 4. Nel corso dell'istruttoria la Regione puo' richiedere un'integrazione della documentazione riservandosi, altresi', la possibilita' d'accesso all'azienda, per eventuali verifiche, da effettuarsi previa comunicazione al titolare dell'impresa.