Art. 6.
              Modalita' di presentazione delle domande
    1.  Le imprese artigiane, che intendono avvalersi dei benefici di
cui  alla  presente  legge,  devono inoltrare domanda all'assessorato
regionale  competente  in  materia  di artigianato, secondo lo schema
dallo   stesso  predisposto,  entro  il  31  maggio  per  l'esercizio
finanziario  in  corso  a  tale  data,  in  deroga  a quanto disposto
dall'art. 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.
    2.  Le  domande  devono  contenere le informazioni, rilasciate ai
sensi   della   normativa   vigente   in  materia  di  certificazioni
amministrative, riguardanti:
      a) l'iscrizione    all'albo   delle   imprese   artigiane   del
richiedente;
      b) i dati anagrafici dei giovani assunti;
      c) l'attestazione  che  l'assunzione  e'  stata  effettuata nel
rispetto  della  normativa  vigente e che allo stesso dipendente sono
corrisposto  retribuzioni non inferiori a quelle previste dalle norme
contrattuali.
    3.   Le   domande  devono  essere  corredate  di  una  relazione,
sottoscritta  dal  titolare  dell'impresa  artigiana,  dalla quale si
evinca il tipo di attivita' e le caratteristiche dei locali in cui la
stessa  viene  svolta,  le  attrezzature disponibili ed il numero dei
dipendenti  utilizzati con la precisazione delle rispettive categorie
di apparteneza.
    4.   Nel   corso  dell'istruttoria  la  Regione  puo'  richiedere
un'integrazione   della  documentazione  riservandosi,  altresi',  la
possibilita'  d'accesso  all'azienda,  per  eventuali  verifiche,  da
effettuarsi previa comunicazione al titolare dell'impresa.