Art. 7. Erogazione dei contributi 1. I contributi concessi ai sensi della presente legge sono erogati alla fine di ciascun anno di attivita' lavorativa, su presentazione di specifica richiesta di erogazione, secondo un modello fornito dalla Regione, sottoscritta dal titolare dell'impresa richiedente. 2. Per rapporti di lavoro inferiori alle annualita' interessate, i contributi sono ridotti di tanti dodicesimi per quanti mesi o frazioni di mese superiori ai quindici giorni il predetto rapporto di lavoro o di apprendistato non ha avuto luogo, con l'esclusione dei periodi di assenza dovuti a ferie o infortuni sul lavoro.