Art. 7.
                      Erogazione dei contributi
    1.  I  contributi  concessi  ai  sensi  della presente legge sono
erogati  alla  fine  di  ciascun  anno  di  attivita'  lavorativa, su
presentazione  di  specifica  richiesta  di  erogazione,  secondo  un
modello fornito dalla Regione, sottoscritta dal titolare dell'impresa
richiedente.
    2.  Per rapporti di lavoro inferiori alle annualita' interessate,
i  contributi  sono  ridotti  di  tanti  dodicesimi per quanti mesi o
frazioni di mese superiori ai quindici giorni il predetto rapporto di
lavoro  o  di  apprendistato non ha avuto luogo, con l'esclusione dei
periodi di assenza dovuti a ferie o infortuni sul lavoro.