Art. 8.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Ai fini dell'attuazione della presente legge, nel bilancio di
previsione  per  l'esercizio  2002  e'  istituito  apposito capitolo,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base B24, denominato:
        "Contributi  alle  imprese  artigiane  per  la  formazione  e
l'assunzione di giovani".
    2.  Il  presidente della giunta regionale, tenuto conto di quanto
previsto  nell'art.  10,  provvede  con  decreto alla quantificazione
dell'onere  di  cui  al  comma  1 ed alla relativa copertura mediante
prelievo delle risorse disponibili nel capitolo B24502.
    3.  Il capitolo B24502, istituito dalla legge regionale 22 aprile
1985,  n.  51,  resta  iscritto  nel  bilancio  per  la  gestione  di
competenza  e  cassa  relativa  al  periodo  precedente  alla data di
entrata  in vigore della presente legge e per la gestione dei residui
passivi.