Art. 8. Disposizioni finanziarie 1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, nel bilancio di previsione per l'esercizio 2002 e' istituito apposito capitolo, nell'ambito dell'unita' previsionale di base B24, denominato: "Contributi alle imprese artigiane per la formazione e l'assunzione di giovani". 2. Il presidente della giunta regionale, tenuto conto di quanto previsto nell'art. 10, provvede con decreto alla quantificazione dell'onere di cui al comma 1 ed alla relativa copertura mediante prelievo delle risorse disponibili nel capitolo B24502. 3. Il capitolo B24502, istituito dalla legge regionale 22 aprile 1985, n. 51, resta iscritto nel bilancio per la gestione di competenza e cassa relativa al periodo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge e per la gestione dei residui passivi.