Art. 9.
                             Abrogazione
    1.  La  legge  regionale  22 aprile  1985, n. 51, come modificata
dalla legge regionale 1 settembre 1986, n. 35 e dalla legge regionale
26 aprile  1988,  n.  26  e'  abrogata,  fatto  salvo quanto disposto
dall'art. 10 della presente legge.