Art. 10. Piano regionale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico 1. Il piano regionale triennale e' adottato dalla giunta regionale, sentite le province, sulla base dei piani di risanamento comunali. Il piano stabilisce le priorita', i tempi e i modi per la realizzazione degli interventi previsti dai piani comunali, nonche' le risorse finanziarie assegnate. 2. Nella redazione del piano di cui al comma 1 la giunta regionale tiene conto, per quanto di propria competenza, dei piani di risanamento previsti dall'Art. 10, comma 5 della legge n. 447/1995, predisposti dagli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.