Art. 10.
Piano  regionale  di  intervento  per  la  bonifica dall'inquinamento
                              acustico
    1.   Il  piano  regionale  triennale  e'  adottato  dalla  giunta
regionale,  sentite  le province, sulla base dei piani di risanamento
comunali.  Il piano  stabilisce le priorita', i tempi e i modi per la
realizzazione  degli  interventi previsti dai piani comunali, nonche'
le risorse finanziarie assegnate.
    2.  Nella  redazione  del  piano  di  cui  al  comma  1 la giunta
regionale tiene conto, per quanto di propria competenza, dei piani di
risanamento  previsti  dall'Art. 10, comma 5 della legge n. 447/1995,
predisposti  dagli  enti  gestori dei servizi pubblici di trasporto o
delle relative infrastrutture.