Art. 11.
                    Valutazione di clima acustico
    1.  Ai  fini  della  valutazione  previsionale del clima acustico
prevista  dall'Art.  8,  comma 3 della legge n. 447/1995, il soggetto
che intende realizzare le opere ivi indicate e' tenuto ad allegare al
progetto  apposita  relazione  redatta  da  un  tecnico competente in
acustica  ambientale,  sulla  base  dei  criteri indicati dalle norme
regolamentari previste dall'Art. 3, comma 2.
    2. La documentazione di cui al comma 1 viene presentata al comune
che,  avvalendosi  del supporto dell'ARPA, prescrive, ove necessario,
modifiche al progetto, finalizzate al rispetto della normativa per la
tutela dall'inquinamento acustico.