Art. 11. Valutazione di clima acustico 1. Ai fini della valutazione previsionale del clima acustico prevista dall'Art. 8, comma 3 della legge n. 447/1995, il soggetto che intende realizzare le opere ivi indicate e' tenuto ad allegare al progetto apposita relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, sulla base dei criteri indicati dalle norme regolamentari previste dall'Art. 3, comma 2. 2. La documentazione di cui al comma 1 viene presentata al comune che, avvalendosi del supporto dell'ARPA, prescrive, ove necessario, modifiche al progetto, finalizzate al rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico.