Art. 12.
                 Documentazione di impatto acustico
    1. La documentazione previsionale di impatto acustico, redatta da
un  tecnico  competente  in  acustica  ambientale,  secondo  le norme
regolamentari   previste   dall'Art.   3,   e'  obbligatoria  per  la
realizzazione,   la   modifica   o   il  potenziamento  delle  opere,
infrastrutture  o  insediamenti  indicati nell'Art. 8 commi 1, 2, e 4
della legge n. 447/1995.
    2.  Le  autorizzazioni,  concessioni,  licenze  o i provvedimenti
comunque  denominati  inerenti le attivita' soggette alla valutazione
di  impatto  acustico,  indicate  al  comma  l, sono rilasciate dalla
competente autorita', considerati i programmi di sviluppo urbanistico
del   territorio   e  previo  accertamento  della  conformita'  della
richiesta  sotto  il profilo acustico, nel rispetto dei valori limite
previsti  dalla zonizzazione per la specifica zona e per le eventuali
zone limitrofe maggiormente tutelate.
    3.  Qualora, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti
autorizzativi,  sia  prevista la denuncia di inizio attivita' o altro
atto equivalente, la documentazione deve essere prodotta dal soggetto
interessato  unitamente  alla  denuncia  stessa  o al diverso atto di
iniziativa privata previsto.