Art. 12. Documentazione di impatto acustico 1. La documentazione previsionale di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, secondo le norme regolamentari previste dall'Art. 3, e' obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle opere, infrastrutture o insediamenti indicati nell'Art. 8 commi 1, 2, e 4 della legge n. 447/1995. 2. Le autorizzazioni, concessioni, licenze o i provvedimenti comunque denominati inerenti le attivita' soggette alla valutazione di impatto acustico, indicate al comma l, sono rilasciate dalla competente autorita', considerati i programmi di sviluppo urbanistico del territorio e previo accertamento della conformita' della richiesta sotto il profilo acustico, nel rispetto dei valori limite previsti dalla zonizzazione per la specifica zona e per le eventuali zone limitrofe maggiormente tutelate. 3. Qualora, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, sia prevista la denuncia di inizio attivita' o altro atto equivalente, la documentazione deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa o al diverso atto di iniziativa privata previsto.