Art. 13. Piano di risanamento delle imprese 1. Entro il termine di sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica comunale, le imprese, nel caso in cui non risulti verificata la compatibilita' delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti, provvedono direttamente all'adeguamento oppure, entro lo stesso termine e sulla base dei criteri stabiliti dalle norme regolamentari previste dall'Art. 3, presentano al comune apposito piano di risanamento, in cui sono indicati i tempi entro i quali e' previsto l'adeguamento. 2. Il termine temporale di cui al comma 1, viene esteso a dodici mesi per le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del regolamento n. 761/01/CE (EMAS). 3. I comuni, con il supporto dell'ARPA, verificano l'idoneita' delle soluzioni proposte dai piani di risanamento acustico e la congruita' dei tempi per la loro attuazione, approvano i piani stessi ed effettuano controlli tesi a accertarne l'effettiva e puntuale esecuzione. 4. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono comunque adeguarsi ai limiti previsti dalla classificazione acustica comunale entro il termine di cui al comma 1. 5. Per gli interventi di risanamento acustico effettuati dalle imprese, ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, si applicano le disposizioni dell'Art. 6, comma 4, della legge n. 447/1995.