Art. 13.
                 Piano di risanamento delle imprese
    1.   Entro   il  termine  di  sei  mesi  dall'approvazione  della
classificazione  acustica  comunale,  le imprese, nel caso in cui non
risulti  verificata la compatibilita' delle emissioni sonore generate
con    i    valori    limite   stabiliti,   provvedono   direttamente
all'adeguamento  oppure,  entro  lo  stesso  termine e sulla base dei
criteri  stabiliti  dalle  norme  regolamentari previste dall'Art. 3,
presentano  al  comune  apposito  piano  di  risanamento, in cui sono
indicati i tempi entro i quali e' previsto l'adeguamento.
    2.  Il termine temporale di cui al comma 1, viene esteso a dodici
mesi  per  le  imprese  che  hanno  in  corso  la  procedura  per  la
registrazione ai sensi del regolamento n. 761/01/CE (EMAS).
    3.  I  comuni,  con il supporto dell'ARPA, verificano l'idoneita'
delle  soluzioni  proposte  dai  piani  di  risanamento acustico e la
congruita' dei tempi per la loro attuazione, approvano i piani stessi
ed  effettuano  controlli  tesi  a  accertarne l'effettiva e puntuale
esecuzione.
    4.  Le  imprese che non presentano il piano di risanamento devono
comunque  adeguarsi ai limiti previsti dalla classificazione acustica
comunale entro il termine di cui al comma 1.
    5.  Per  gli  interventi di risanamento acustico effettuati dalle
imprese,  ai  sensi  dell'Art.  3  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio   dei   Ministri  1  marzo  1991,  sui  limiti  massimi  di
esposizione  al  rumore  negli  ambienti  abitativi  e  nell'ambiente
esterno,  si  applicano  le  disposizioni dell'Art. 6, comma 4, della
legge n. 447/1995.