Art. 14. Emissioni sonore da attivita' temporanee 1. Si definiscono attivita' temporanee quelle che si svolgono e si concludono in un periodo di tempo limitato ed in luoghi non stabilmente attrezzati per accogliere tali tipi di attivita', quali ad esempio: a) cantieri; b) spettacoli, concerti e comizi; c) sagre, feste, fiere e luna park; d) manifestazioni sportive all'aperto. 2. Il comune puo', ai sensi dell'Art. 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995, autorizzare deroghe ai limiti di emissione per le attivita' temporanee di cui al comma 1. Il provvedimento autorizzativo del comune prescrive: a) le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi; b) l'eventuale introduzione di particolari limiti, con l'indicazione delle modalita' di misura da adottarsi per la verifica del loro rispetto; c) i limiti temporali di validita' della deroga e l'eventuale determinazione degli orari di svolgimento dell'attivita'. 3. La richiesta di autorizzazione, secondo i criteri indicati dalle norme regolamentari previste dall'Art. 3, deve essere inoltrata da parte del titolare, gestore od organizzatore, alle amministrazioni comunali il cui territorio sia interessato dal superamento dei limiti stabiliti dal decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.