Art. 14.
              Emissioni sonore da attivita' temporanee
    1.  Si  definiscono attivita' temporanee quelle che si svolgono e
si  concludono  in  un  periodo  di  tempo  limitato ed in luoghi non
stabilmente  attrezzati  per accogliere tali tipi di attivita', quali
ad esempio:
      a) cantieri;
      b) spettacoli, concerti e comizi;
      c) sagre, feste, fiere e luna park;
      d) manifestazioni sportive all'aperto.
    2.  Il  comune  puo',  ai  sensi dell'Art. 6, comma 1, lettera h)
della  legge  n. 447/1995, autorizzare deroghe ai limiti di emissione
per  le  attivita'  temporanee  di  cui  al comma 1. Il provvedimento
autorizzativo del comune prescrive:
      a) le  misure  necessarie  a  ridurre  al  minimo le molestie a
terzi;
      b) l'eventuale   introduzione   di   particolari   limiti,  con
l'indicazione  delle modalita' di misura da adottarsi per la verifica
del loro rispetto;
      c) i  limiti  temporali di validita' della deroga e l'eventuale
determinazione degli orari di svolgimento dell'attivita'.
    3.  La  richiesta  di  autorizzazione, secondo i criteri indicati
dalle norme regolamentari previste dall'Art. 3, deve essere inoltrata
da parte del titolare, gestore od organizzatore, alle amministrazioni
comunali il cui territorio sia interessato dal superamento dei limiti
stabiliti  dal  decreto  del  Presidente  Consiglio  dei  Ministri 14
novembre 1997.