Art. 18. Tecnico competente in acustica ambientale 1. La Regione procede al riconoscimento della figura di tecnico in acustica ambientale, come definita all'Art. 2, comma 6 della legge n. 447/1995 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998, secondo modalita' stabilite con deliberazione della giunta regionale. 2. Il tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale e' la figura professionale, idonea ad effettuare le attivita' previste dall'Art. 2, comma 6 della legge n. 447/1995. In particolare: a) la misura dei livelli di rumore nell'ambiente esterno ed abitativo, la verifica dell'ottemperanza ai valori limite ed il controllo del rispetto della normativa vigente; b) la misura, il controllo e la verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici e i requisiti acustici delle sorgenti interne agli stessi; c) la bonifica acustica degli edifici e dei ricettori in generale; d) la redazione della previsione di impatto acustico e clima acustico, di cui all'Art. 8 della legge n. 447/1995; e) la redazione dei piani di risanamento acustico dei comuni e delle imprese e quelli relativi alle infrastrutture di trasporto; f) la classificazione acustica del territorio comunale; g) le mappature acustiche e la predisposizione dei piani di bonifica acustica. 3. Il riconoscimento rilasciato dalle altre Regioni e dalle province autonome e' equiparato al riconoscimento effettuato dalla Regione Umbria per i tecnici residenti nel proprio territorio. 4. La Regione e le province promuovono opportune attivita' di formazione nel campo dell'acustica ambientale.