Art. 18.
              Tecnico competente in acustica ambientale
    1.  La  Regione procede al riconoscimento della figura di tecnico
in acustica ambientale, come definita all'Art. 2, comma 6 della legge
n.  447/1995  e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
31 marzo  1998,  secondo  modalita' stabilite con deliberazione della
giunta regionale.
    2. Il tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale e' la
figura  professionale,  idonea  ad  effettuare  le attivita' previste
dall'Art. 2, comma 6 della legge n. 447/1995. In particolare:
      a) la  misura  dei  livelli  di rumore nell'ambiente esterno ed
abitativo,  la  verifica  dell'ottemperanza  ai  valori  limite ed il
controllo del rispetto della normativa vigente;
      b) la  misura,  il  controllo  e  la  verifica del rispetto dei
requisiti acustici passivi degli edifici e i requisiti acustici delle
sorgenti interne agli stessi;
      c) la  bonifica  acustica  degli  edifici  e  dei  ricettori in
generale;
      d) la  redazione  della  previsione di impatto acustico e clima
acustico, di cui all'Art. 8 della legge n. 447/1995;
      e) la  redazione dei piani di risanamento acustico dei comuni e
delle imprese e quelli relativi alle infrastrutture di trasporto;
      f) la classificazione acustica del territorio comunale;
      g) le  mappature  acustiche  e  la predisposizione dei piani di
bonifica acustica.
    3.  Il  riconoscimento  rilasciato  dalle  altre  Regioni e dalle
province  autonome  e'  equiparato al riconoscimento effettuato dalla
Regione Umbria per i tecnici residenti nel proprio territorio.
    4.  La  Regione  e  le province promuovono opportune attivita' di
formazione nel campo dell'acustica ambientale.