Art. 19. Controllo e sanzioni amministrative 1. Per le funzioni tecniche di controllo i comuni e le province si avvalgono dell'ARPA. 2. L'applicazione delle sanzioni stabilite dall'Art. 10 della legge n. 447/1995 spettano al comune territorialmente competente. 3. Nei casi in cui la violazione delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico producano effetti dannosi in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di piu' comuni, le sanzioni vengono applicate dalla provincia territorialmente competente. 4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni per la parte non devoluta allo Stato, ai sensi dell'Art. 10, comma 4 della legge n. 447/1995, sono introitati dagli enti competenti alla irrogazione delle sanzioni e destinate ad attivita' connesse al contenimento e alla riduzione dell'inquinamento acustico.