Art. 19.
                 Controllo e sanzioni amministrative
    1.  Per  le funzioni tecniche di controllo i comuni e le province
si avvalgono dell'ARPA.
    2.  L'applicazione  delle  sanzioni  stabilite dall'Art. 10 della
legge n. 447/1995 spettano al comune territorialmente competente.
    3.  Nei casi in cui la violazione delle prescrizioni attinenti al
contenimento  dell'inquinamento acustico producano effetti dannosi in
ambiti  territoriali  ricadenti  nel  territorio  di  piu' comuni, le
sanzioni   vengono   applicate   dalla   provincia   territorialmente
competente.
    4.  I  proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni per la
parte  non  devoluta allo Stato, ai sensi dell'Art. 10, comma 4 della
legge  n.  447/1995,  sono  introitati  dagli  enti  competenti  alla
irrogazione  delle  sanzioni  e  destinate  ad  attivita' connesse al
contenimento e alla riduzione dell'inquinamento acustico.