Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini della presente legge si fa rinvio alle definizioni contenute nell'Art. 2 della legge n. 447/1995 e nei decreti attuativi della stessa. Si assumono inoltre le seguenti definizioni: a) per classificazione o zonizzazione acustica si intende la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; b) per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio; c) per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme delle sorgenti sonore naturali ed antropiche.