Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i
    1.  Ai  fini  della  presente legge si fa rinvio alle definizioni
contenute nell'Art. 2 della legge n. 447/1995 e nei decreti attuativi
della stessa. Si assumono inoltre le seguenti definizioni:
      a) per  classificazione  o  zonizzazione acustica si intende la
suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della
classe acustica;
      b) per  impatto  acustico si intendono gli effetti indotti e le
variazioni  delle  condizioni  sonore preesistenti in una determinata
porzione di territorio;
      c) per   clima  acustico  si  intendono  le  condizioni  sonore
esistenti  in  una  determinata  porzione  di  territorio,  derivanti
dall'insieme delle sorgenti sonore naturali ed antropiche.