Art. 20.
                          Norma finanziaria
    1.    Per   l'anno   2002   agli   oneri   finanziari   derivanti
dall'attuazione   degli  articoli  10  e  17  della  presente  legge,
quantificati  in  Euro 103.300,00,  si fa fronte con gli stanziamenti
allocati  nella  unita'  previsionale  di  base 05.1.007 del bilancio
pluriennale  2001-2003,  parte spesa, denominata "Progetti e ricerche
in materia di difesa, tutela ambientale e protezione civile".
    2. Per gli anni 2003 e successivi l'entita' della spesa di cui al
comma  1,  sara'  determinata  annualmente  con legge finanziaria, ai
sensi  dell'Art.  27,  comma  3,  lettera  c),  della legge regionale
28 febbraio 2000, n. 13.
    3.  Ai  sensi  dell'Art.  27  comma  3,  lettera  c), della legge
regionale  28 febbraio  2000,  n.  13,  a partire dal 2003, con legge
finanziaria   regionale   possono   essere  determinate  risorse  per
l'incentivazione  delle  attivita'  di  cui agli articoli 7 e 9 della
presente  legge,  a  valere  sugli stanziamenti allocati nella unita'
previsionale  di  base  05.1.007, parte spesa, denominata "Progetti e
ricerche  in  materia  di  difesa,  tutela  ambientale  e  protezione
civile".
    4.  La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di
contabilita',  e'  autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni
di  cui  ai  commi  precedenti,  sia  in termini di competenza che di
cassa.