Art. 20. Norma finanziaria 1. Per l'anno 2002 agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli articoli 10 e 17 della presente legge, quantificati in Euro 103.300,00, si fa fronte con gli stanziamenti allocati nella unita' previsionale di base 05.1.007 del bilancio pluriennale 2001-2003, parte spesa, denominata "Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e protezione civile". 2. Per gli anni 2003 e successivi l'entita' della spesa di cui al comma 1, sara' determinata annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'Art. 27, comma 3, lettera c), della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13. 3. Ai sensi dell'Art. 27 comma 3, lettera c), della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, a partire dal 2003, con legge finanziaria regionale possono essere determinate risorse per l'incentivazione delle attivita' di cui agli articoli 7 e 9 della presente legge, a valere sugli stanziamenti allocati nella unita' previsionale di base 05.1.007, parte spesa, denominata "Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e protezione civile". 4. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilita', e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi precedenti, sia in termini di competenza che di cassa.