Art. 21.
                            Norme finali
    1.  I  regolamenti  di cui all'Art. 3, sono adottati dalla giunta
regionale  entro  centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge.
    2. Entro dodici mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione del regolamento di cui all'Art. 3, comma 2, lettera a),
i  comuni  adottano  il  piano  di  classificazione acustica previsto
all'Art. 7.
    3. Entro i termini indicati al comma 2 i comuni adeguano i propri
regolamenti o ne adottano di specifici in ordine a:
      a) controllo,   contenimento  e  abbattimento  delle  emissioni
acustiche prodotte dal traffico veicolare;
      b) controllo,  contenimento  e  abbattimento  dell'inquinamento
acustico  prodotta  dalle  attivita'  che  impiegano  sorgenti sonore
fisse;
      c) svolgimento   di   attivita',  spettacoli  e  manifestazioni
temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico e concessione delle
autorizzazioni in deroga.
    4.  I comuni che all'entrata in vigore della presente legge hanno
gia'   provveduto   alla   classificazione  acustica  sono  tenuti  a
verificarne  la  rispondenza  alle disposizioni della presente legge,
provvedendo all'eventuale adeguamento di cui al comma 2.
    5.  Le  strutture  pubbliche  territoriali  indicate dall'Art. 2,
comma  8  della legge n. 447/1995 devono comunicare alla Regione, nel
rispetto  dei  principi  della  legge 31 dicembre 1996, n. 675, entro
centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore  della presente legge, i
nominativi  dei propri dipendenti in possesso dei requisiti di cui al
medesimo   comma,  allegando  idonea  documentazione  comprovante  lo
svolgimento  di  attivita'  nel  campo dell'acustica ambientale, alla
data di entrata in vigore della legge n. 447/1995.