Art. 21. Norme finali 1. I regolamenti di cui all'Art. 3, sono adottati dalla giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Entro dodici mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del regolamento di cui all'Art. 3, comma 2, lettera a), i comuni adottano il piano di classificazione acustica previsto all'Art. 7. 3. Entro i termini indicati al comma 2 i comuni adeguano i propri regolamenti o ne adottano di specifici in ordine a: a) controllo, contenimento e abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare; b) controllo, contenimento e abbattimento dell'inquinamento acustico prodotta dalle attivita' che impiegano sorgenti sonore fisse; c) svolgimento di attivita', spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico e concessione delle autorizzazioni in deroga. 4. I comuni che all'entrata in vigore della presente legge hanno gia' provveduto alla classificazione acustica sono tenuti a verificarne la rispondenza alle disposizioni della presente legge, provvedendo all'eventuale adeguamento di cui al comma 2. 5. Le strutture pubbliche territoriali indicate dall'Art. 2, comma 8 della legge n. 447/1995 devono comunicare alla Regione, nel rispetto dei principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i nominativi dei propri dipendenti in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma, allegando idonea documentazione comprovante lo svolgimento di attivita' nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della legge n. 447/1995.