Art. 22.
                  Modificazioni di leggi regionali
    1. All'Art. 3, comma 2, della legge regionale 21 ottobre 1997, n.
31, e' soppressa la lettera e).
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione dell'Umbria.
      Perugia, 6 giugno 2002
                             LORENZETTI