Art. 22. Modificazioni di leggi regionali 1. All'Art. 3, comma 2, della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, e' soppressa la lettera e). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria. Perugia, 6 giugno 2002 LORENZETTI