Art. 3.
                  Competenze della giunta regionale
    1.  La  giunta  regionale  adotta,  con  il supporto dell'agenzia
regionale  per la protezione dell'ambiente di seguito denominata ARPA
ai  sensi  dell'Art.  6  comma 1, lettera e) e sentita la commissione
consiliare  competente,  il  piano  regionale  di  intervento  per la
bonifica dall'inquinamento acustico, di cui all'Art. 10.
    2. La giunta regionale adotta norme regolamentari attuative della
presente legge con particolare riferimento a:
      a) i  criteri  e  le  modalita'  per  la redazione dei piani di
classificazione acustica di cui all'Art. 7;
      b) le  modalita'  per la predisposizione e la presentazione dei
piani di risanamento delle imprese di cui all'Art. 13;
      e) i  criteri  per  l'organizzazione nell'ambito del territorio
dei  servizi  di  controllo  previsti  dall'Art.  14  della  legge n.
447/1995.