Art. 3. Competenze della giunta regionale 1. La giunta regionale adotta, con il supporto dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di seguito denominata ARPA ai sensi dell'Art. 6 comma 1, lettera e) e sentita la commissione consiliare competente, il piano regionale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, di cui all'Art. 10. 2. La giunta regionale adotta norme regolamentari attuative della presente legge con particolare riferimento a: a) i criteri e le modalita' per la redazione dei piani di classificazione acustica di cui all'Art. 7; b) le modalita' per la predisposizione e la presentazione dei piani di risanamento delle imprese di cui all'Art. 13; e) i criteri per l'organizzazione nell'ambito del territorio dei servizi di controllo previsti dall'Art. 14 della legge n. 447/1995.