Art. 4.
                      Competenze delle province
    1. Sono attribuite alle province, in attuazione dell'Art. 5 della
legge n. 447/1995, le seguenti funzioni amministrative:
      a) coordinamento   e   composizione  di  conflitti  tra  comuni
limitrofi  in  relazione alla zonizzazione acustica del territorio ed
alla definizione dei piani comunali di risanamento acustico;
      b) predisposizione     dei     programmi     di    monitoraggio
dell'inquinamento acustico a livello provinciale e intercomunale;
      c) controllo  e  vigilanza  sulle  sorgenti  sonore  fisse  che
propagano il rumore in ambiti territoriali compresi nel territorio di
piu' comuni della circoscrizione provinciale;
      d) esercizio  in  via  sostitutiva delle competenze comunali in
caso di mancato adempimento all'obbligo di zonizzazione acustica e di
predisposizione dei piani di risanamento;
      e) approvazione  dei  piani  di contenimento e abbattimento del
rumore  predisposti  dalle  societa' e dagli enti gestori dei servizi
pubblici  di  trasporto  e  delle  relative infrastrutture secondo le
direttive di cui al decreto ministeriale 29 novembre 2000.
    2.  Le  province  esercitano  le  funzioni  di  cui  al  comma  1
avvalendosi  del  supporto  dell'ARPA, ai sensi dell'Art. 14, comma 1
della  legge  n. 447/1995 e dell'Art. 3 della legge regionale 6 marzo
1998, n. 9.