Art. 4. Competenze delle province 1. Sono attribuite alle province, in attuazione dell'Art. 5 della legge n. 447/1995, le seguenti funzioni amministrative: a) coordinamento e composizione di conflitti tra comuni limitrofi in relazione alla zonizzazione acustica del territorio ed alla definizione dei piani comunali di risanamento acustico; b) predisposizione dei programmi di monitoraggio dell'inquinamento acustico a livello provinciale e intercomunale; c) controllo e vigilanza sulle sorgenti sonore fisse che propagano il rumore in ambiti territoriali compresi nel territorio di piu' comuni della circoscrizione provinciale; d) esercizio in via sostitutiva delle competenze comunali in caso di mancato adempimento all'obbligo di zonizzazione acustica e di predisposizione dei piani di risanamento; e) approvazione dei piani di contenimento e abbattimento del rumore predisposti dalle societa' e dagli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture secondo le direttive di cui al decreto ministeriale 29 novembre 2000. 2. Le province esercitano le funzioni di cui al comma 1 avvalendosi del supporto dell'ARPA, ai sensi dell'Art. 14, comma 1 della legge n. 447/1995 e dell'Art. 3 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9.