Art. 5. Competenze dei comuni I comuni: a) esercitano, in forma singola o associata, le competenze indicate dall'Art. 6 della legge n. 447/1995, attenendosi ai criteri e alle modalita' definiti dalla presente legge e dalle norme regolamentari di attuazione; b) approvano i piani di risanamento acustico di cui all'Art. 13 predisposti dai titolari di impianti o di attivita' rumorose; c) valutano i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e trasmettono alla provincia eventuali proposte di modifica e integrazione entro sessanta giorni dal ricevimento; d) svolgono le azioni di verifica e controllo dei requisiti acustici passivi degli edifici, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.