Art. 5.
                        Competenze dei comuni
    I comuni:
      a) esercitano,  in  forma  singola  o  associata, le competenze
indicate  dall'Art. 6 della legge n. 447/1995, attenendosi ai criteri
e  alle  modalita'  definiti  dalla  presente  legge  e  dalle  norme
regolamentari di attuazione;
      b) approvano i piani di risanamento acustico di cui all'Art. 13
predisposti dai titolari di impianti o di attivita' rumorose;
      c) valutano   i   piani  pluriennali  di  risanamento  acustico
predisposti  dagli  enti  gestori delle infrastrutture di trasporto e
trasmettono   alla   provincia   eventuali  proposte  di  modifica  e
integrazione entro sessanta giorni dal ricevimento;
      d) svolgono  le  azioni  di  verifica e controllo dei requisiti
acustici  passivi  degli edifici, ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.