Art. 6.
                        Competenze dell'ARPA
    1.  L'ARPA, nell'ambito dei compiti ad essa assegnati dalla legge
regionale 6 marzo 1998, n. 9, provvede a:
      a) istituire  e  tenere aggiornata la banca dati sulle sorgenti
sonore  fisse  dell'intero  territorio  regionale,  integrata  con il
sistema informativo regionale ambientale;
      b) attuare programmi di monitoraggio dell'inquinamento acustico
nel territorio regionale;
      c) supportare  la  giunta  regionale  nella predisposizione del
piano  regionale  di  intervento  per  la  bonifica dall'inquinamento
acustico, di cui all'Art. 10;
      d) supportare  i  comuni  e  le  province per l'esercizio delle
competenze ad essi attribuite dalla presente legge;
      e) esercitare   controlli   a  campione  per  la  verifica  dei
requisiti  acustici  passivi  sugli edifici di nuova costruzione e su
quelli   riguardanti  il  patrimonio  edilizio  esistente,  ai  sensi
dell'Art. 15;
      f) esercitare le funzioni di controllo previste dall'Art. 19.