Art. 6. Competenze dell'ARPA 1. L'ARPA, nell'ambito dei compiti ad essa assegnati dalla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9, provvede a: a) istituire e tenere aggiornata la banca dati sulle sorgenti sonore fisse dell'intero territorio regionale, integrata con il sistema informativo regionale ambientale; b) attuare programmi di monitoraggio dell'inquinamento acustico nel territorio regionale; c) supportare la giunta regionale nella predisposizione del piano regionale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, di cui all'Art. 10; d) supportare i comuni e le province per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite dalla presente legge; e) esercitare controlli a campione per la verifica dei requisiti acustici passivi sugli edifici di nuova costruzione e su quelli riguardanti il patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'Art. 15; f) esercitare le funzioni di controllo previste dall'Art. 19.