Art. 7.
                      Classificazione acustica
    1.  La  classificazione  acustica,  in  applicazione del disposto
dell'Art.  1,  comma  2  del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 novembre 1997, contiene:
      a) la  suddivisione  del  territorio  nelle  zone acusticamente
omogenee  previste  dalla  normativa  statale, per l'applicazione dei
criteri  di  qualita'  fissati dall'Art. 2, comma 1. lettera h) della
legge n. 447/1995;
      b) l'individuazione,  sulla  base  dei  criteri stabiliti dalle
norme  regolamentari  previste  dall'Art.  3, di aree da destinarsi a
spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto;
      c) la normativa tecnica di attuazione.
    2.  I  comuni, sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti
dalle  norme  regolamentari previste dall'Art. 3, comma 2 adottano il
piano  di  classificazione  acustica di cui al comma 1, garantendo il
necessario   coordinamento   con   gli  strumenti  di  pianificazione
urbanistica  comunale. Qualsiasi modifica degli strumenti urbanistici
comunali  comporta  la  preventiva  verifica di compatibilita' con le
previsioni  del  piano  di  classificazione  acustica  e  l'eventuale
revisione dello stesso.
    3.   Obiettivo  della  classificazione  acustica  del  territorio
comunale  e'  la  tutela  dal  degrado delle zone non inquinate ed il
risanamento  di  quelle  ove  si  riscontrano  livelli di rumorosita'
ambientale  non  compatibili  con  il  benessere  e  la  salute della
popolazione.
    4.  Qualora  i comuni non procedano alla classificazione acustica
nei  termini  previsti,  la  provincia  competente  per territorio si
incarica direttamente della sua redazione, o nomina un commissario ad
acta  che  vi  provvede  in sostituzione del comune inadempiente, con
oneri a carico della stessa amministrazione comunale.
    5.  I  comuni  e  le  province  si avvalgono dell'ausilio tecnico
dell'ARPA.