Art. 7. Classificazione acustica 1. La classificazione acustica, in applicazione del disposto dell'Art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, contiene: a) la suddivisione del territorio nelle zone acusticamente omogenee previste dalla normativa statale, per l'applicazione dei criteri di qualita' fissati dall'Art. 2, comma 1. lettera h) della legge n. 447/1995; b) l'individuazione, sulla base dei criteri stabiliti dalle norme regolamentari previste dall'Art. 3, di aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto; c) la normativa tecnica di attuazione. 2. I comuni, sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti dalle norme regolamentari previste dall'Art. 3, comma 2 adottano il piano di classificazione acustica di cui al comma 1, garantendo il necessario coordinamento con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale. Qualsiasi modifica degli strumenti urbanistici comunali comporta la preventiva verifica di compatibilita' con le previsioni del piano di classificazione acustica e l'eventuale revisione dello stesso. 3. Obiettivo della classificazione acustica del territorio comunale e' la tutela dal degrado delle zone non inquinate ed il risanamento di quelle ove si riscontrano livelli di rumorosita' ambientale non compatibili con il benessere e la salute della popolazione. 4. Qualora i comuni non procedano alla classificazione acustica nei termini previsti, la provincia competente per territorio si incarica direttamente della sua redazione, o nomina un commissario ad acta che vi provvede in sostituzione del comune inadempiente, con oneri a carico della stessa amministrazione comunale. 5. I comuni e le province si avvalgono dell'ausilio tecnico dell'ARPA.