Art. 8. Aree di rilevante interesse paesaggistico ambientale e turistico 1. Con la classificazione acustica di cui all'Art. 7, i comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico hanno facolta' di assumere, per determinate aree, limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli stabiliti dallo Stato per la classe corrispondente, secondo i seguenti criteri: a) l'interesse paesaggistico-ambientale e turistico deve essere riconosciuto attraverso gli strumenti urbanistici o di pianificazione comunali, ovvero attraverso specifici atti regionali o provinciali; b) la riduzione dei limiti non si applica di norma alle aree la cui destinazione d'uso e' prevalentemente o esclusivamente industriale; c) la riduzione dei limiti puo' essere circoscritta a determinati periodi dell'anno ed a porzioni di territorio ridotte rispetto a quelle individuate con la zonizzazione; d) i limiti di esposizione assunti in queste aree non possono comunque essere inferiori ai valori di qualita' stabiliti dallo Stato per la corrispondente classe di territorio.