Art. 8.
  Aree di rilevante interesse paesaggistico ambientale e turistico
    1. Con la classificazione acustica di cui all'Art. 7, i comuni il
cui      territorio      presenti      un     rilevante     interesse
paesaggistico-ambientale  e turistico hanno facolta' di assumere, per
determinate  aree, limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli
stabiliti  dallo  Stato  per  la  classe  corrispondente,  secondo  i
seguenti criteri:
      a) l'interesse paesaggistico-ambientale e turistico deve essere
riconosciuto attraverso gli strumenti urbanistici o di pianificazione
comunali, ovvero attraverso specifici atti regionali o provinciali;
      b) la riduzione dei limiti non si applica di norma alle aree la
cui   destinazione   d'uso   e'   prevalentemente   o  esclusivamente
industriale;
      c) la   riduzione   dei   limiti  puo'  essere  circoscritta  a
determinati  periodi  dell'anno  ed  a porzioni di territorio ridotte
rispetto a quelle individuate con la zonizzazione;
      d) i  limiti  di esposizione assunti in queste aree non possono
comunque essere inferiori ai valori di qualita' stabiliti dallo Stato
per la corrispondente classe di territorio.