Art. 9.
               Piano comunale di risanamento acustico
    1.  I  comuni  adottano il piano comunale di risanamento acustico
entro  un anno dal verificarsi dei casi previsti dall'Art. 7, comma 1
della  legge  n. 447/1995. Il piano e' predisposto in coerenza con le
norme  regolamentari  previste  dall'Art.  3,  comma 2 e recepisce il
contenuto  dei  piani  predisposti  dalle societa', o enti gestori di
servizi  pubblici  di  trasporto e' delle relative infrastrutture, di
cui all'Art. 10, comma 5 della legge n. 447/1995.
    2.  Il  piano  comunale  di  risanamento  acustico deve contenere
quanto indicato all'Art. 7, comma 2 della legge n. 447/1995.
    3.  Il piano comunale di risanamento acustico, redatto da tecnici
competenti  di  cui  all'Art.  18,  prima  della  sua approvazione e'
sottoposto alla provincia, la quale, avvalendosi dell'ARPA e dell'ASL
di competenza; formula proposte e osservazioni.
    4. Dopo l'adozione, il piano di risanamento acustico e' trasmesso
alla  Regione,  alla  provincia,  all'ASL  ed all'ARPA competenti per
territorio.
    5.  In  caso  di  inerzia  del  comune nell'adozione del piano di
risanamento  acustico,  la  provincia,  direttamente  o  nominando un
commissario ad acta, e con l'ausilio dell'ARPA, provvede alla stesura
del   piano   di   risanamento   comunale,   con   oneri   a   carico
dell'amministrazione comunale inadempiente.