Art. 9. Piano comunale di risanamento acustico 1. I comuni adottano il piano comunale di risanamento acustico entro un anno dal verificarsi dei casi previsti dall'Art. 7, comma 1 della legge n. 447/1995. Il piano e' predisposto in coerenza con le norme regolamentari previste dall'Art. 3, comma 2 e recepisce il contenuto dei piani predisposti dalle societa', o enti gestori di servizi pubblici di trasporto e' delle relative infrastrutture, di cui all'Art. 10, comma 5 della legge n. 447/1995. 2. Il piano comunale di risanamento acustico deve contenere quanto indicato all'Art. 7, comma 2 della legge n. 447/1995. 3. Il piano comunale di risanamento acustico, redatto da tecnici competenti di cui all'Art. 18, prima della sua approvazione e' sottoposto alla provincia, la quale, avvalendosi dell'ARPA e dell'ASL di competenza; formula proposte e osservazioni. 4. Dopo l'adozione, il piano di risanamento acustico e' trasmesso alla Regione, alla provincia, all'ASL ed all'ARPA competenti per territorio. 5. In caso di inerzia del comune nell'adozione del piano di risanamento acustico, la provincia, direttamente o nominando un commissario ad acta, e con l'ausilio dell'ARPA, provvede alla stesura del piano di risanamento comunale, con oneri a carico dell'amministrazione comunale inadempiente.