Art. 4. Modificazione dell'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. 1. All'articolo 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., al comma l e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il controllo tecnico dell'agenzia riguarda altresi', la verifica in ordine all'osservanza dei criteri di localizzazione afferenti il volume di rispetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), secondo quanto stabilito dall'allegato D) al presente regolamento. A tale scopo i gestori degli impianti sono tenuti a comunicare all'agenzia, su sua richiesta e nei termini da essa prescritti, la pertinente documentazione tecnica necessaria al calcolo del volume di rispetto.".