Art. 4.
                Modificazione dell'art. 6 del decreto
               del presidente della giunta provinciale
                    29 giugno 2000, n. 13-31/Leg.
    1.  All'articolo  6  del  decreto  del  presidente  della  giunta
provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., al comma l e' aggiunto, in
fine,   il  seguente  periodo:  "Il  controllo  tecnico  dell'agenzia
riguarda  altresi',  la verifica in ordine all'osservanza dei criteri
di localizzazione afferenti il volume di rispetto di cui all'articolo
2,  comma  1, lettere a) e b), secondo quanto stabilito dall'allegato
D)  al  presente  regolamento.  A tale scopo i gestori degli impianti
sono  tenuti a comunicare all'agenzia, su sua richiesta e nei termini
da  essa  prescritti, la pertinente documentazione tecnica necessaria
al calcolo del volume di rispetto.".