Art. 5.
                Sostituzione dell'art. 8 del decreto
               del presidente della giunta provinciale
                    29 giugno 2000, n. 13-31/Leg.
    1.   L'articolo   8  del  decreto  del  presidente  della  giunta
provinciale   29 giugno   2000,  n.  13-31/Leg.,  e'  sostituito  dal
seguente:
      "art. 8 nuovi impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.
    1. Ferma restando la disciplina stabilita dalla legge provinciale
28 aprile 1997. n. 9 (individuazione di siti per la localizzazione di
impianti  di radiodiffusione), come da ultimo modificata dall'art. 19
della  legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, i limiti di esposizione
e  le  misure  di  cautela di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del
Ministro   dell'ambiente  10 settembre  1998,  n.  381,  nonche'  gli
obiettivi  di  qualita'  afferenti  il  volume  di  rispetto  di  cui
all'articolo  2  del  presente regolamento si applicano anche ai fini
dell'installazione  dei  nuovi  impianti  di radiodiffusione sonora e
televisiva operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz
e 300 GHz.
    2. I nuovi impianti di radiodiffusione televisiva sono installati
nei  siti  individuati  dal  relativo piano nazionale di assegnazione
delle   frequenze   per   la   radiodiffusione  televisiva  approvato
dall'autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni, anche nelle more
di   adeguamento   degli  strumenti  urbanistici  comunali  ai  sensi
dell'art. 2, comma 2, della legge provinciale n. 9 del 1997.
    3.   Ove   non  ricorrano  i  presupposti  per  l'emanazione  dei
provvedimenti    e    delle    misure    sanzionatorie   in   materia
urbanistico-edilizia e di tutela del paesaggio, indicati dall'art. 3,
comma 2, della legge provinciale n. 9 del 1997, il sindaco del comune
territorialmente    interessato,   qualora   risultino   violate   le
disposizioni  richiamate dal comma 1, assume i provvedimenti previsti
dall'art. 6, commi 3 e 4, del presente regolamento.".