Art. 10.
                       Attivita' di consulenza
    1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' fatto
divieto  ai direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere
di  stipulare  contratti di consulenza con professionisti esterni per
attivita'  che  possono  essere svolte con personale dipendente delle
strutture aziendali.
    2.   In  via  eccezionale,  con  provvedimento  da  sottoporre  a
controllo  della  giunta regionale, ai sensi della legge regionale n.
2/1996,   per  comprovate  esigenze  e  per  singole  prestazioni,  i
direttori generali possono conferire incarichi di consulenza.
    3.  Gli  incarichi  di consulenza stipualti prima dell'entrata in
vigore  della  presente legge, non possono essere rinnovati alla loro
scadenza, salvo quanto previsto nel comma precedente.