Art. 10. Attivita' di consulenza 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' fatto divieto ai direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere di stipulare contratti di consulenza con professionisti esterni per attivita' che possono essere svolte con personale dipendente delle strutture aziendali. 2. In via eccezionale, con provvedimento da sottoporre a controllo della giunta regionale, ai sensi della legge regionale n. 2/1996, per comprovate esigenze e per singole prestazioni, i direttori generali possono conferire incarichi di consulenza. 3. Gli incarichi di consulenza stipualti prima dell'entrata in vigore della presente legge, non possono essere rinnovati alla loro scadenza, salvo quanto previsto nel comma precedente.