Art. 11. Verifica risultati aziendali 1. Fermo restando la verifica dei risultati amministrativi e di gestione da effettuarsi ai sensi dell'Art. 1, comma 6, della legge 17 ottobre 1994, n. 590 e dell'Art. 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., alle scadenze previste, il mancato adempimento da parte dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di quanto prescritto dalle leggi o direttive ed atti di indirizzo regionale nonche' il mancato raggiungimento dell'equilibrio economico ai sensi della legge n. 405/2001 ed i mancati adempimenti previsti dalla legge regionale n. 43/1996 determinano l'avvio del procedimento previsto dal comma 7 del succitato Art. 3-bis. 2. La giunta regionale, con propria deliberazione, fissera' precisi criteri direttivi ai fini della valutazione dei direttori generali di cui all'Art. 3-bis, comma 5 del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i.