Art. 11.
                    Verifica risultati aziendali
    1.  Fermo  restando la verifica dei risultati amministrativi e di
gestione  da  effettuarsi  ai sensi dell'Art. 1, comma 6, della legge
17 ottobre  1994, n. 590 e dell'Art. 3-bis del decreto legislativo n.
502/1992  e s.m.i., alle scadenze previste, il mancato adempimento da
parte  dei  direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle
aziende  ospedaliere  di quanto prescritto dalle leggi o direttive ed
atti   di  indirizzo  regionale  nonche'  il  mancato  raggiungimento
dell'equilibrio  economico  ai  sensi  della  legge  n. 405/2001 ed i
mancati   adempimenti  previsti  dalla  legge  regionale  n.  43/1996
determinano   l'avvio  del  procedimento  previsto  dal  comma 7  del
succitato Art. 3-bis.
    2.  La  giunta  regionale,  con  propria  deliberazione, fissera'
precisi  criteri  direttivi  ai  fini della valutazione dei direttori
generali  di  cui  all'Art. 3-bis, comma 5 del decreto legislativo n.
502/1992 e s.m.i.