Art. 13. Spesa farmaceutica 1. Al fine di ricondurre la spesa farmaceutica nei limiti del 13% quale tetto massimo di spesa ammissibile, ai sensi dell'Art. 5 della legge n. 405 del 16 novembre 2001 con delibera di giunta regionale vengono adottati i seguenti provvedimenti: 1) compartecipazione all'acquisto dei farmaci prevedendo l'esclusione delle categorie protette e di quelle a basso reddito da individuarsi con lo stesso provvedimento di giunta regionale; 2) delisting dei farmaci attraverso lo spostamento in fascia C (fascia a pagamento) di farmaci per patologie non essenziali che hanno gia' valide alternative in fascia A (a totale carico del S.S.N.) e fascia B (a pagamento parziale); 3) distribuzione diretta dei farmaci per i primi trenta giorni immediatamente successivi alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale e comunque limitatamente al primo ciclo terapeutico, ai sensi dell'Art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 347/2001 come convertito dalla legge n. 405/2001; 4) incentivi per i medici di medicina generale da disporsi, previo accordo con le rappresentanze sindacali di categoria; 5) applicazione normativa sui farmaci generici; 6) distribuzione diretta attraverso le strutture delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare residenziale e semiresidenziale e presidi per diabetici; 7) distribuzione diretta attraverso le strutture aziendali dei farmaci per i quali la normativa vigente prevede il doppio canale; 8) i medicinali, aventi uguale composizione e principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di rilascio, numero di unita' posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal servizio sanitario regionale fino alla concorrenza del presso piu' basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale. Al riguardo, la giunta regionale dovra' dettare apposite direttive entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo; 9) in ogni caso in relazione all'andamento della spesa farmaceutica la giunta regionale, anche in deroga ai commi precedenti, adotta con proprio provvedimento ulteriori misure finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica; 10) i direttori generali delle aziende sanitarie sono tenuti ad attivare procedure di controllo per verificare la veridicita' delle dichiarazioni di esenzione alla compartecipazione alla spesa farmaceutica.