Art. 13.
                         Spesa farmaceutica
    1. Al fine di ricondurre la spesa farmaceutica nei limiti del 13%
quale  tetto massimo di spesa ammissibile, ai sensi dell'Art. 5 della
legge  n.  405  del 16 novembre 2001 con delibera di giunta regionale
vengono adottati i seguenti provvedimenti:
      1)   compartecipazione   all'acquisto  dei  farmaci  prevedendo
l'esclusione  delle categorie protette e di quelle a basso reddito da
individuarsi con lo stesso provvedimento di giunta regionale;
      2)  delisting dei farmaci attraverso lo spostamento in fascia C
(fascia  a  pagamento)  di  farmaci  per patologie non essenziali che
hanno  gia'  valide  alternative  in  fascia  A  (a totale carico del
S.S.N.) e fascia B (a pagamento parziale);
      3)  distribuzione diretta dei farmaci per i primi trenta giorni
immediatamente  successivi alla dimissione dal ricovero ospedaliero o
alla  visita  specialistica ambulatoriale e comunque limitatamente al
primo  ciclo  terapeutico, ai sensi dell'Art. 8, comma 1, del decreto
legislativo n. 347/2001 come convertito dalla legge n. 405/2001;
      4)  incentivi  per  i  medici di medicina generale da disporsi,
previo accordo con le rappresentanze sindacali di categoria;
      5) applicazione normativa sui farmaci generici;
      6)  distribuzione diretta attraverso le strutture delle aziende
sanitarie  dei  medicinali  necessari  al trattamento dei pazienti in
assistenza  domiciliare residenziale e semiresidenziale e presidi per
diabetici;
      7)  distribuzione diretta attraverso le strutture aziendali dei
farmaci per i quali la normativa vigente prevede il doppio canale;
      8)  i medicinali, aventi uguale composizione e principi attivi,
nonche'  forma  farmaceutica,  via  di somministrazione, modalita' di
rilascio,  numero  di unita' posologiche e dosi unitarie uguali, sono
rimborsati  al  farmacista dal servizio sanitario regionale fino alla
concorrenza   del  presso  piu'  basso  del  corrispondente  prodotto
disponibile nel normale ciclo distributivo regionale. Al riguardo, la
giunta  regionale  dovra'  dettare  apposite  direttive  entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale disposizione
non  si  applica  ai  medicinali  coperti  da  brevetto sul principio
attivo;
      9)   in  ogni  caso  in  relazione  all'andamento  della  spesa
farmaceutica   la   giunta   regionale,  anche  in  deroga  ai  commi
precedenti,   adotta   con  proprio  provvedimento  ulteriori  misure
finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica;
      10) i direttori generali delle aziende sanitarie sono tenuti ad
attivare  procedure  di controllo per verificare la veridicita' delle
dichiarazioni   di   esenzione   alla  compartecipazione  alla  spesa
farmaceutica.