Art. 14. Certificazione di bilanci 1. E' fatto obbligo alle aziende sanitarie ed ospedaliere di avvalersi di societa' specializzate nella certificazione dei bilanci per avviare una precertificazione del bilancio di esercizio 2002 ed assicurare la certificazione del bilancio 2003 e seguenti. 2. La giunta regionale individua, secondo le procedure di legge, e con gara ad evidenza pubblica, il soggetto di provata specializzazione nel settore della certificazione dei bilanci aziendali che per assicurare uniformita' di procedure sara' unico per tutte le aziende sanitarie locali ed ospedaliere.