Art. 14.
                      Certificazione di bilanci
    1.  E'  fatto  obbligo  alle  aziende sanitarie ed ospedaliere di
avvalersi  di societa' specializzate nella certificazione dei bilanci
per  avviare  una precertificazione del bilancio di esercizio 2002 ed
assicurare la certificazione del bilancio 2003 e seguenti.
    2.  La giunta regionale individua, secondo le procedure di legge,
e   con   gara   ad   evidenza   pubblica,  il  soggetto  di  provata
specializzazione   nel   settore  della  certificazione  dei  bilanci
aziendali che per assicurare uniformita' di procedure sara' unico per
tutte le aziende sanitarie locali ed ospedaliere.